Art. 17 · Definizione e portata

Art. 17

Definizione e portata

In vigore dal 23 set 2024
Definizione e portata 1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio. 2.   L’Unione e gli organismi dell’Unione di cui agli non accendono prestiti entro il quadro del bilancio.
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