Art. 168 · Appalto interistituzionale, appalto congiunto e appalto per conto degli Stati membri

Art. 168

Appalto interistituzionale, appalto congiunto e appalto per conto degli Stati membri

In vigore dal 23 set 2024
Appalto interistituzionale, appalto congiunto e appalto per conto degli Stati membri 1.   Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni dell’Unione, agenzie esecutive od organismi dell’Unione di cui agli e ogniqualvolta vi sia la possibilità di migliorare l’efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del successivo contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici. Possono partecipare alle procedure interistituzionali anche gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V TUE, nonché l’Ufficio del segretario del Consiglio superiore delle scuole europee. Le condizioni stabilite da un contratto quadro si applicano solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del contratto quadro. In deroga al terzo comma del presente paragrafo, in una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici dopo l’avvio della procedura di appalto e prima della firma del contratto, fatte salve le condizioni di cui all’, paragrafo 6, e purché la modifica non muti l’oggetto del contratto o del contratto quadro. 2.   Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l’attuazione di un’azione comune fra un’istituzione dell’Unione, un organismo dell’Unione di cui agli o un’agenzia esecutiva di cui all’ e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall’istituzione dell’Unione e dalle amministrazioni aggiudicatrici. Nei casi in cui è necessario svolgere un appalto congiunto tra un’istituzione dell’Unione, un organismo dell’Unione di cui agli o un’agenzia esecutiva di cui all’ e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente le capacità oggetto dell’appalto congiunto. Si può procedere a un appalto congiunto con gli Stati dell’EFTA e con i paesi candidati all’adesione all’Unione se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale, o con altri paesi terzi se tale possibilità è stata specificamente prevista nell’atto di base applicabile. All’appalto congiunto si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni dell’Unione. Quando l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore stimato totale del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, l’istituzione dell’Unione può decidere che all’appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell’amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell’istituzione dell’Unione. L’istituzione dell’Unione e l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato dell’EFTA o di un paese candidato all’adesione all’Unione coinvolti congiuntamente nell’appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle richieste di partecipazione o delle offerte, sull’aggiudicazione del contratto, sul diritto applicabile al contratto e sul giudice competente in caso di controversie. In una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, nuove amministrazioni aggiudicatrici possono essere aggiunte dopo l’avvio della procedura di appalto e prima della firma del contratto, fatte salve le condizioni di cui all’, paragrafo 6, e purché la modifica non muti l’oggetto del contratto o del contratto quadro. 3.   Se del caso, due o più Stati membri possono incaricare un’istituzione dell’Unione, un organismo dell’Unione di cui agli o un’agenzia esecutiva di cui all’ (amministrazione aggiudicatrice incaricata) di agire in qualità di centrale di committenza per condurre una procedura d’appalto per conto di tali Stati membri o a loro nome, alle seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice incaricata valuta l’utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta di tali Stati membri; b) se l’amministrazione aggiudicatrice incaricata non intende dare seguito alla richiesta, ne informa gli Stati membri interessati e motiva il suo rifiuto; c) l’amministrazione aggiudicatrice incaricata conduce la procedura di appalto secondo le proprie norme; d) se decide di avviare una procedura di appalto per conto degli Stati membri, l’amministrazione aggiudicatrice incaricata informa tutti gli Stati membri della sua intenzione di eseguire l’appalto e invita gli Stati membri interessati a partecipare; e) se accetta di condurre una procedura d’appalto per conto degli Stati membri o a loro nome, l’amministrazione aggiudicatrice incaricata elabora la proposta di accordo di mandato che deve essere firmata dagli Stati membri partecipanti. Tale accordo comprende in particolare le modalità pratiche per il coinvolgimento degli Stati membri partecipanti, le condizioni e i tempi per l’eventuale partecipazione e non partecipazione e, se del caso, le norme per la ripartizione dei quantitativi tra gli Stati membri partecipanti. Un’istituzione dell’Unione, un organismo dell’Unione di cui agli o un’agenzia esecutiva di cui all’ possono agire in qualità di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, comprese le locazioni, per gli Stati membri o le organizzazioni partner selezionate dall’istituzione dell’Unione, dall’organismo dell’Unione di cui agli o dall’agenzia esecutiva di cui all’. In tal caso, l’istituzione dell’Unione, l’organismo dell’Unione di cui agli o l’agenzia esecutiva di cui all’ conduce la procedura di appalto secondo le proprie norme in materia di appalti.
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