Art. 163 · Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione

Art. 163

Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione

In vigore dal 23 set 2024
Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione 1.   Tutti i contratti finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. 2.   Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all’, paragrafo 1, lettera d). Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l’intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine. L’amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno, tenendo debitamente conto di un’ampia concorrenza. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per scopo o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza. 4.   Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sua partecipazione a procedure di appalto finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio. 5.   Le norme in materia di appalti di cui al presente regolamento, con l’eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, non si applicano: a) alle attività del JRC per conto terzi; b) ai servizi finanziari connessi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE utilizzati dalla Commissione nell’ambito delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, di gestione patrimoniale e di operazioni di tesoreria, compresi i servizi prestati dalle banche centrali, dal meccanismo europeo di stabilità, dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali nonché dalle entità nazionali incaricate dell’emissione e della gestione del debito sovrano; c) ai servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, qualora tali servizi non siano aperti alla concorrenza sulla base delle norme nazionali applicabili. 6.   Ad eccezione degli appalti nell’ambito delle azioni esterne, prima che sia attuata una qualsiasi delle misure di cui al secondo comma in risposta a una crisi è resa una dichiarazione di crisi conformemente alle pertinenti norme interne. L’ordinatore responsabile può basarsi su una dichiarazione di crisi per: a) avviare una procedura di appalto; b) aggiungere le amministrazioni aggiudicatrici a norma dell’, paragrafo 1, quarto comma, dell’, paragrafo 2, sesto comma, o dell’, paragrafo 5, secondo comma; c) contattare gli offerenti a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma; d) modificare un contratto a norma dell’, paragrafo 5, primo comma; oppure e) richiedere i documenti giustificativi prima della firma del contratto a norma dell’allegato I, punto 18.1, quarto comma, e punto 18.4, quarto comma, solo se tale azione è giustificata da una situazione di estrema urgenza derivante dalla crisi.
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