Art. 159
Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali
In vigore dal 23 set 2024
Gestione indiretta con le organizzazioni internazionali
1. Conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali (organizzazioni internazionali) e con agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Tali accordi sono trasmessi alla Commissione nell’ambito della valutazione svolta da quest’ultima a norma dell’, paragrafo 3.
2. Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni:
a)
il Comitato internazionale della Croce rossa;
b)
la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa.
3. La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un’organizzazione senza scopo di lucro a un’organizzazione internazionale, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:
a)
sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi;
b)
sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale;
c)
almeno sei Stati membri aderiscano a tale organizzazione senza scopo di lucro;
d)
operi sulla base di una struttura permanente e conformemente a sistemi, norme e procedure che possono essere valutati in conformità dell’, paragrafo 3.
Tali organizzazioni senza scopo di lucro sono dotate di sufficienti garanzie finanziarie tenendo debitamente conto del contributo dell’Unione loro affidato.
4. Quando le organizzazioni internazionali eseguono fondi in regime di gestione indiretta, si applicano gli accordi di verifica con esse conclusi.
Storico versioni
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