Art. 158 · Esecuzione dei fondi dell’Unione e delle garanzie di bilancio

Art. 158

Esecuzione dei fondi dell’Unione e delle garanzie di bilancio

In vigore dal 23 set 2024
Esecuzione dei fondi dell’Unione e delle garanzie di bilancio 1.   Le persone e le entità che eseguono fondi dell’Unione o garanzie di bilancio trasmettono alla Commissione la documentazione seguente: a) una relazione sull’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio, anche riguardo all’adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a); b) qualora il contributo sia destinato al rimborso delle spese sostenute, i rispettivi conti relativi a tali spese; c) una dichiarazione di gestione relativa alle informazioni di cui alla lettera a) e, se opportuno, alla lettera b), attestante che: i) le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte; ii) i fondi dell’Unione sono stati utilizzati per le finalità previste, definite negli accordi di contributo, nelle convenzioni di finanziamento o negli accordi di garanzia o eventualmente nella pertinente normativa settoriale; iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; d) un riepilogo delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi e le azioni correttive avviate o programmate. Se ha luogo il riconoscimento reciproco degli audit di cui all’, il riepilogo di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo contiene tutta la documentazione sull’audit oggetto di riconoscimento Per azioni che si concludono prima della fine dell’esercizio interessato, la relazione finale può sostituire la dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 febbraio dell’esercizio successivo. La documentazione di cui al primo comma è corredata del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di audit. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l’audit mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c). In mancanza di tale parere, l’ordinatore può cercare di ottenere un livello di certezza equivalente tramite altri mezzi indipendenti. La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 marzo di tale esercizio. Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con la BEI, il FEI, le organizzazioni degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l’obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l’attestazione che, nell’esercizio interessato, i fondi dell’Unione sono stati utilizzati e contabilizzati in conformità dell’, paragrafi 3 e 4, e degli obblighi previsti da tali accordi. Se l’azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale. 2.   Nell’eseguire fondi dell’Unione una persona o un’entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), è tenuta a: a) non sostenere azioni che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode o all’evasione fiscali secondo il diritto dell’Unione applicabile e le norme internazionali e dell’Unione; b) nell’attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, non partecipare a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell’ambito della pertinente politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono individuate quali paesi terzi ad alto rischio conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. Le entità possono derogare al primo comma, lettera b), soltanto se l’azione è attuata fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l’operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma, lettera a). Le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X provvedono affinché: a) i terzi a cui forniscono direttamente sostegno dal bilancio rispettino il presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b); b) per gli altri terzi siano in essere norme, procedure e misure correttive valutate come appropriate conformemente all’, paragrafo 4, in particolare il primo comma, lettera a), al fine di garantire che tali terzi beneficino di sostegno dal bilancio fatto salvo il rispetto delle norme dell’Unione o di norme internazionali equivalenti in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, elusione, frode o evasione fiscali Nel concludere accordi con intermediari finanziari, le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto dell’osservanza delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. 3.   Nell’attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X, le persone e le entità applicano i principi e le norme stabiliti dal diritto dell’Unione in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (59) e la direttiva (UE) 2015/849. Esse subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni per paese ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (60). 4.   La Commissione verifica che i fondi dell’Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi. Qualora i costi sostenuti dalla persona o dall’entità siano rimborsati sulla base di un’opzione semplificata in materia di costi conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e), si applicano, mutatis mutandis, l’, paragrafi da 1 a 5, e gli articoli da 185 a 188. Qualora i fondi dell’Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati in violazione degli obblighi previsti dai pertinenti accordi, si applica l’. 5.   L’, paragrafo 6, primo comma, si applica alle persone o alle entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), per quanto riguarda i loro destinatari diretti e in relazione ai titolari effettivi di tali destinatari nella misura in cui i dati sui titolari effettivi sono raccolti conformemente alle loro norme e secondo le loro procedure. 6.   Le prescrizioni di cui all’, paragrafo 6, si applicano alle persone o alle entità che eseguono i fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), qualora il sostegno finanziario fornito direttamente dalle persone o dalle entità a terzi sia di importo superiore a 500 000 EUR. 7.   Gli accordi di contributo, le convenzioni di finanziamento e gli accordi di garanzia definiscono chiaramente le responsabilità e gli obblighi della persona o dell’entità che esegue i fondi dell’Unione, compresi gli obblighi di cui all’ e le condizioni relative al versamento del contributo. Se del caso, tali accordi definiscono altresì la remunerazione concordata tra le parti, che è commisurata alle condizioni in base alle quali sono attuate le azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità, e si basa eventualmente sulla performance. Tali accordi contengono inoltre le norme in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione dei compiti assegnati, i risultati attesi, comprensivi degli indicatori per misurare la performance, e l’obbligo per le persone o le entità che eseguono i fondi dell’Unione o le garanzie di bilancio di comunicare senza indugio alla Commissione eventuali casi accertati di frode e di irregolarità e i relativi follow-up, nonché eventuali informazioni concernenti sospetti casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. 8.   Tutti gli accordi di contributo, le convenzioni di finanziamento e gli accordi di garanzia sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta. 9.   Il presente articolo non si applica al contributo dell’Unione agli organismi dell’Unione oggetto di una procedura di discarico distinta, a norma degli , eccezion fatta per eventuali accordi di contributo ad hoc.
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