Art. 156 · Garanzia sul prefinanziamento

Art. 156

Garanzia sul prefinanziamento

In vigore dal 23 set 2024
Garanzia sul prefinanziamento 1.   Una garanzia sul prefinanziamento copre un importo non superiore all’ammontare del prefinanziamento e deve estendersi per un periodo sufficiente a consentirne l’escussione. 2.   La garanzia sul prefinanziamento è svincolata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a saldo versati al contraente o al beneficiario conformemente alle clausole contrattuali o alle condizioni della convenzione di sovvenzione.
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