Art. 150 · Amministrazione elettronica («e-Government»)

Art. 150

Amministrazione elettronica («e-Government»)

In vigore dal 23 set 2024
Amministrazione elettronica («e-Government») 1.   Le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione di cui agli istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i partecipanti. In particolare, elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l’archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione e a tal fine realizzano un unico «spazio di interscambio dei dati elettronici» per i partecipanti. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti al riguardo. 2.   In regime di gestione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nella normativa settoriale. Tale normativa garantisce l’interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell’ambito della gestione del bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-150