Art. 147 · Trasmissione di informazioni ai fini del sistema di individuazione precoce e di esclusione

Art. 147

Trasmissione di informazioni ai fini del sistema di individuazione precoce e di esclusione

In vigore dal 23 set 2024
Trasmissione di informazioni ai fini del sistema di individuazione precoce e di esclusione 1.   Le informazioni richieste alle entità di cui all’, paragrafo 2, lettera d), sono trasmesse alla Commissione in conformità dell’, paragrafo 8, e della normativa settoriale. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, secondo comma, l’utilizzo dei dati ricevuti attraverso il sistema IMS tiene conto dello stato della procedura nazionale esistente al momento della presentazione delle informazioni. Tale utilizzo è preceduto da una consultazione dello Stato membro che ha presentato i dati pertinenti attraverso il sistema IMS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-147