Art. 138
Criteri di esclusione e decisione di esclusione
In vigore dal 23 set 2024
Criteri di esclusione e decisione di esclusione
1. L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dall’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:
a)
la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;
b)
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
c)
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
i)
per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;
ii)
per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
iii)
per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
iv)
per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell’Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d’interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all’, paragrafo 1;
v)
per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
vi)
per aver incitato alla discriminazione, all’odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l’Unione, sanciti dall’ TFUE, qualora tale illecito abbia un’incidenza sull’integrità della persona o dell’entità che influisce negativamente sull’esecuzione dell’impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
d)
è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:
i)
frode, ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (49) e dell’ della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (50);
ii)
corruzione, quale definita all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell’ della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (51), o condotte, quali definite all’, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (52), o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
iii)
comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’ della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (53);
iv)
riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (54);
v)
reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (55), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’ di detta direttiva;
vi)
lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all’ della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (56);
e)
la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere i principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
i)
hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
ii)
hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
iii)
sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF, dalla Corte dei conti o dall’EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
f)
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (57);
g)
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici, compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;
h)
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g);
i)
l’entità o la persona si è opposta intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un’indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall’OLAF, dall’EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera che la persona o l’entità si oppone a un’indagine, a una verifica o a un audit se compie azioni allo scopo o con l’effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l’indagine, la verifica o l’audit. Tali azioni comprendono, in particolare, rifiutare di concedere l’accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
2. L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera i), e quarto comma, lettere a), b), e c), ove tale persona o entità si trovi in una o più delle situazioni di esclusione di cui paragrafo 1, lettere c), punto iv), o d) del presente articolo. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, la decisione è adottata in base a una qualificazione giuridica preliminare di una condotta di cui a tale punto o a tale lettera, tenuto conto dei fatti accertati e delle risultanze emerse a norma del paragrafo 3, quarto comma, lettere a) e d) del presente articolo, figuranti nella raccomandazione del comitato di cui all’.
Prima di procedere alla qualificazione giuridica preliminare, il comitato di cui all’ dà allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni per quanto riguarda la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Fatto salvo l’, paragrafo 2, lo Stato membro provvede affinché le domande di pagamento relative a una persona o a un’entità che si trovi in una situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non siano presentate alla Commissione a fini di rimborso.
3. In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g) e h), del presente articolo, o nel caso di cui al paragrafo 1, lettere e) e i) , del presente articolo, l’ordinatore responsabile esclude la persona o l’entità di cui all’, paragrafo 2, in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione del comitato di cui all’.
La qualificazione preliminare di cui al primo comma del presente paragrafo fa salva la valutazione della condotta della persona o entità in questione, di cui all’, paragrafo 2, da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. In seguito alla comunicazione di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, l’ordinatore responsabile rivede senza indugio la sua decisione di escludere la persona o l’entità di cui all’, paragrafo 2, e/o di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario. Nei casi in cui la durata dell’esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all’ordinatore responsabile stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione del comitato di cui all’.
Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri la persona o l’entità di cui all’, paragrafo 2, colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale tale persona o entità è stata esclusa, l’ordinatore responsabile pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa, se opportuno, le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.
I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:
a)
fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dall’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, dalla Corte dei conti, dall’OLAF o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell’ordinatore;
b)
decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall’organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell’applicazione dei principi di deontologia professionale;
c)
fatti contenuti in decisioni di persone ed entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
d)
informazioni trasmesse in conformità dell’, paragrafo 2, lettera d), da entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in particolare fatti accertati e risultanze emerse nel contesto di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva a livello nazionale per quanto riguarda la presenza delle situazioni di esclusione di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera c), punto iv), o lettera d);
e)
decisioni della Commissione concernenti la violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza o decisioni di un’autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto dell’Unione o nazionale in materia di concorrenza.
4. Le decisioni dell’ordinatore responsabile adottate conformemente agli articoli da 137 a 144 o, se del caso, le raccomandazioni del comitato di cui all’ sono adottate conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare:
a)
della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione;
b)
del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione;
c)
della durata della condotta e della sua ricorrenza;
d)
del fatto che la condotta sia stata o meno intenzionale o del relativo grado di negligenza;
e)
nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), dell’eventuale entità limitata dell’importo interessato;
f)
di eventuali altre circostanze attenuanti, quali:
i)
il livello di collaborazione della persona o dell’entità in questione, di cui all’, paragrafo 2, con la pertinente autorità competente e il contributo di tale persona o entità all’indagine riconosciuto dall’ordinatore responsabile; o
ii)
la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo di una dichiarazione di cui all’, paragrafo 1; o
iii)
le misure adottate dallo Stato membro nei confronti della persona o dell’entità a norma dell’, paragrafo 2.
5. L’ordinatore responsabile esclude la persona o l’entità di cui all’, paragrafo 2, qualora:
a)
una persona fisica o giuridica che è membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della persona o entità di cui all’, paragrafo 2, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a i), del presente articolo;
b)
una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti della persona o dell’entità di cui all’, paragrafo 2, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo;
c)
una persona fisica che è essenziale per l’aggiudicazione o l’attribuzione ovvero per l’esecuzione dell’impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a i), del presente articolo.
L’ordinatore responsabile provvede affinché la persona fisica che si trovi in una o più delle situazioni di cui al primo comma sia esclusa.
6. Quando una persona o un’entità di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f) e h) e i), è esclusa, l’ordinatore responsabile può altresì escludere il titolare effettivo o qualsiasi affiliata dell’entità esclusa o irrogare una sanzione pecuniaria nei loro confronti. Le decisioni dell’ordinatore responsabile o, se del caso, le raccomandazioni del comitato di cui all’ considerano se:
a)
l’entità esclusa goda di indipendenza funzionale dalla sua affiliata e dal titolare effettivo;
b)
l’illecito dell’entità esclusa non sia dovuto alla mancata sorveglianza o al mancato mantenimento di controlli adeguati;
c)
l’entità esclusa abbia preso una decisione commerciale senza l’influenza di qualsiasi affiliata o del titolare effettivo.
7. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l’ordinatore responsabile può escludere a titolo provvisorio una persona o un’entità di cui all’, paragrafo 2, senza previa raccomandazione del comitato di cui all’, qualora la sua partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione ovvero la sua selezione ai fini dell’esecuzione dei fondi dell’Unione costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi, l’ordinatore responsabile sottopone immediatamente la questione al comitato di cui all’ e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione del comitato.
8. Su domanda dell’ordinatore, e se la natura o le circostanze del caso lo impongono, una richiesta di raccomandazione del comitato di cui all’ può essere trattata mediante procedura accelerata, fatto salvo il diritto al contraddittorio della persona o dell’entità di cui trattasi.
9. L’ordinatore responsabile, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione del comitato di cui all’, non esclude una persona o un’entità di cui all’, paragrafo 2, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione o dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi dell’Unione ove:
a)
la persona o l’entità abbia adottato le misure correttive indicate al paragrafo 10 del presente articolo in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
b)
sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell’adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 7 del presente articolo;
c)
una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Inoltre il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l’attività commerciale oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.
Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l’ordinatore responsabile specifica i motivi in base ai quali non ha escluso la persona o l’entità di cui all’, paragrafo 2, e ne informa il comitato di cui all’.
10. Le misure correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), includono, in particolare:
a)
misure volte a individuare l’origine delle situazioni che determinano l’esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività della persona o entità di cui all’, paragrafo 2, che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;
b)
la prova che la persona o entità di cui all’, paragrafo 2, abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell’Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;
c)
la prova che la persona o entità di cui all’, paragrafo 2, abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall’autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Fatta salva la valutazione dell’ordinatore responsabile o del comitato di cui all’, la persona o l’entità presenta misure correttive che sono state valutate da un revisore esterno indipendente o che sono state considerate sufficienti da una decisione di un’autorità nazionale o dell’Unione.
11. L’ordinatore responsabile, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione riveduta del comitato di cui all’, rivede senza indugio la sua decisione di escludere una persona o entità di cui all’, paragrafo 2, di propria iniziativa o su richiesta di tale persona o entità, qualora questa abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
12. Nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera b), l’ordinatore responsabile esige che il candidato o l’offerente sostituisca l’entità o il subappaltatore, sulla cui capacità intende fare affidamento, che si trovi in una situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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