Art. 136 · Tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico

Art. 136

Tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico

In vigore dal 23 set 2024
Tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico 1.   Le condizioni di partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell’Unione rispettano gli obblighi internazionali o gli impegni in materia di accesso al mercato dell’Unione previsti negli accordi internazionali e non limitano indebitamente la concorrenza. 2.   Se necessario e debitamente giustificato, la Commissione indica, nella decisione di finanziamento di cui all’, che specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione incidono sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell’Unione o dei suoi Stati membri, compresa la tutela dell’integrità delle infrastrutture digitali, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento. Se non è prescritta alcuna decisione di finanziamento conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, ciò è indicato dall’ordinatore responsabile nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione. 3.   Per la tutela della sicurezza o dell’ordine pubblico, l’ordinatore responsabile può fissare condizioni specifiche applicabili alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione e agli impegni giuridici di cui all’. Le condizioni sono soggette ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e sono strettamente limitate a quanto necessario per tutelare la sicurezza o l’ordine pubblico dell’Unione e/o dei suoi Stati membri. Le condizioni specifiche possono applicarsi alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione e all’intero ciclo di vita dell’impegno giuridico che ne deriva e possono riguardare: a) l’entità, in particolare i criteri di accesso alla procedura o di ammissibilità sulla base del paese in cui sono stabiliti i partecipanti, compresi il contraente o il beneficiario e le entità affiliate ed eventuali subappaltatori, nonché per quanto riguarda il controllo diretto o indiretto di tali partecipanti da parte di entità pubbliche o private di un paese terzo; b) l’attività, in particolare per quanto concerne il paese di origine delle attrezzature, dei beni, delle forniture o dei servizi nonché per quanto riguarda il luogo di esecuzione, che può essere limitato agli Stati membri; c) prescrizioni di sicurezza aggiuntive per le entità e le attività, in particolare condizioni basate su una valutazione dei rischi per la sicurezza delle attrezzature, dei beni, delle forniture o dei servizi, del fabbricante, del contraente, del beneficiario, delle entità affiliate o di eventuali subappaltatori.
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