Art. 134
Procedura in contraddittorio e mezzi di ricorso
In vigore dal 23 set 2024
Procedura in contraddittorio e mezzi di ricorso
1. Prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento che leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l’ordinatore responsabile verifica che il partecipante o il destinatario abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione, a meno che il partecipante non sia stato escluso sulla base dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera b) o c).
2. Qualora un provvedimento dell’ordinatore responsabile leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l’atto con cui è stato adottato riporta l’indicazione dei mezzi amministrativi e di ricorso giudiziario disponibili per l’impugnazione.
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