Art. 118
Poteri e funzioni del revisore interno
In vigore dal 23 set 2024
Poteri e funzioni del revisore interno
1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione dell’Unione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di attuazione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria.
Il revisore interno è incaricato, in particolare, di quanto segue:
a)
verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché la performance dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi a essi associati;
b)
valutare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.
2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell’istituzione dell’Unione interessata. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni, all’occorrenza anche in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.
Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale degli ordinatori e degli altri elementi d’informazione individuati.
3. Il revisore interno presenta all’istituzione dell’Unione interessata una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L’istituzione dell’Unione interessata provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit.
Ciascuna istituzione dell’Unione esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio con le altre istituzioni dell’Unione circa le migliori prassi.
4. Il revisore interno presenta all’istituzione dell’Unione interessata una relazione annuale di audit interno che indica il numero e il tipo di audit interni effettuati, le principali raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.
Tale relazione annuale di audit interno segnala gli eventuali problemi sistemici rilevati dal comitato istituito a norma dell’, qualora questo sia chiamato a pronunciare il parere di cui all’.
5. Nell’elaborare la relazione il revisore interno volge particolare attenzione all’osservanza integrale dei principi della sana gestione finanziaria e performance e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne e potenziarne costantemente l’applicazione.
6. Ogni anno la Commissione trasmette su richiesta, nel contesto della procedura di discarico e a norma dell’articolo 319 TFUE, la sua relazione annuale di audit interno nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.
7. Ciascuna istituzione dell’Unione comunica i recapiti del proprio revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché queste possano contattare in forma riservata il revisore interno.
8. Come previsto all’, ogni anno ciascuna istituzione dell’Unione redige una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di audit interni effettuati, una sintesi delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
9. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, così come la relazione dell’istituzione dell’Unione interessata, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.
10. Ciascuna istituzione dell’Unione mette a disposizione del proprio revisore interno le risorse necessarie al corretto espletamento della funzione di audit interno e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi del proprio revisore interno.
Storico versioni
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