Art. 107
Ammende, altre penali, sanzioni e interessi irrogati dalle istituzioni dell’Unione
In vigore dal 23 set 2024
Ammende, altre penali, sanzioni e interessi irrogati dalle istituzioni dell’Unione
1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché gli interessi o altri proventi prodotti, non sono iscritti in bilancio per il periodo in cui le corrispondenti decisioni sono o potrebbero ancora diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono iscritti in bilancio con la massima tempestività dopo l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione. In circostanze eccezionali debitamente giustificate o qualora tutti i mezzi di impugnazione siano stati esperiti dopo il 1o settembre dell’esercizio in corso, gli importi possono essere iscritti in bilancio nell’esercizio successivo.
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, lettera b), gli importi necessari di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere iscritti in bilancio entro la fine dell’esercizio successivo.
Gli importi che, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere restituiti all’entità che li ha versati non sono iscritti in bilancio.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di rettifica finanziaria.
Storico versioni
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