Art. 2
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 23 set 2024
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Tuttavia l’, punto 2, lettera m), e punti da 42) a 46), 49), 57) e 58) si applicano a decorrere dal 1o luglio 2024.
L’, punti 3) e da 5) a 8), punto 9), lettera c), punti 21) e da 25) a 27), punto 28), lettera a), punti 29), 35), 36), 38), 40) e 41), punto 47), lettera a), punti ii) e iii), punto 47), lettera b), punto i), primo e quarto trattino, punto 47), lettera b), punto iii), punto 48), lettera a), punto ii), punto 51), punto 52), lettere d), e), e f), punto 52), lettera g), punto ii), punto 52), lettere h), i) e j), punto 53), punto 55), lettera a), punti ii), iii) e iv), punto 55), lettera b), punto ii), punto 56), lettera a), punto vi), e punto 56), lettera c), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2493:oj#art-2