Art. 3 · Obblighi di informazione supplementari per la registrazione nel portale F-Gas

Art. 3

Obblighi di informazione supplementari per la registrazione nel portale F-Gas

In vigore dal 19 set 2024
Obblighi di informazione supplementari per la registrazione nel portale F-Gas 1.   La Commissione può chiedere a un’impresa di fornire informazioni sull’identità dei titolari effettivi dell’impresa e, se del caso, del rappresentante esclusivo dell’impresa, comprese informazioni sul tipo di titolarità effettiva e sul tipo e sul livello di controllo che ciascun titolare effettivo ha il diritto di esercitare. 2.   La Commissione può, ove giustificato in seguito a una valutazione preliminare delle informazioni di cui all’ e, se del caso, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, chiedere all’impresa di trasmettere: (a) informazioni supplementari o elementi di prova atti a dimostrare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite a norma dell’ o, eventualmente, del paragrafo 1 del presente articolo, per l’impresa o per il rappresentante esclusivo; (b) il piano aziendale dell’impresa per le attività future e una panoramica delle precedenti attività; (c) un documento che certifichi la struttura di gestione dell’impresa; (d) informazioni sullo status giuridico o finanziario del titolare effettivo dell’impresa o del rappresentante esclusivo; (e) informazioni riguardanti eventuali legami, ad esempio legami giuridici, economici o fiscali, con altre imprese, o con i titolari effettivi di altre imprese, che hanno presentato una domanda di registrazione o che sono già registrati nel portale F-Gas; (f) informazioni o elementi di prova a sostegno del fatto che l’importatore o il produttore ha un’esperienza 3 anni consecutivi nel commercio di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione o di condizionamento d’aria, pompe di calore o attrezzature antincendio; (g) informazioni o elementi di prova che corroborino l’esattezza dell’indirizzo fisico già fornito; (h) ulteriori informazioni o elementi di prova che corroborino l’esattezza delle informazioni già fornite. 3.   La Commissione può chiedere, se del caso, che le informazioni supplementari o gli elementi di prova richiesti a norma del paragrafo 2 alle imprese che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo siano corredati di una traduzione autenticata in inglese. 4.   Le imprese trasmettono le informazioni o gli elementi di prova richiesti a norma del presente articolo entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta o entro un termine più lungo eventualmente concordato con la Commissione a seguito di una richiesta di proroga debitamente giustificata avanzata dall’impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2473:oj#art-3