Art. 9 · Prescrizioni riguardanti i pescherecci

Art. 9

Prescrizioni riguardanti i pescherecci

In vigore dal 18 set 2024
Prescrizioni riguardanti i pescherecci 1.   I pescherecci dell’Unione sono contrassegnati in modo da poter essere prontamente identificati conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (23). 2.   Oltre alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, i pescherecci dell’Unione tengono a bordo documenti rilasciati dall’autorità di certificazione competente dello Stato membro di bandiera in cui sono immatricolati che indichino almeno i dati seguenti: a) il nome del peschereccio; b) la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui il peschereccio è immatricolato e il numero (i numeri) d’immatricolazione; c) l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio; d) il numero IMO del peschereccio, nel caso in cui esso sia soggetto alla risoluzione IMO A.1078(28) o, se non applicabile, un altro identificativo unico del peschereccio; e) i nomi e gli indirizzi del proprietario e, se del caso, del noleggiatore; f) la lunghezza del peschereccio; e g) la potenza del motore, in kW/cavalli. 3.   I documenti di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 sono controllati a intervalli regolari dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera.
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