Art. 9
Prescrizioni riguardanti i pescherecci
In vigore dal 18 set 2024
Prescrizioni riguardanti i pescherecci
1. I pescherecci dell’Unione sono contrassegnati in modo da poter essere prontamente identificati conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (23).
2. Oltre alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, i pescherecci dell’Unione tengono a bordo documenti rilasciati dall’autorità di certificazione competente dello Stato membro di bandiera in cui sono immatricolati che indichino almeno i dati seguenti:
a)
il nome del peschereccio;
b)
la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui il peschereccio è immatricolato e il numero (i numeri) d’immatricolazione;
c)
l’indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;
d)
il numero IMO del peschereccio, nel caso in cui esso sia soggetto alla risoluzione IMO A.1078(28) o, se non applicabile, un altro identificativo unico del peschereccio;
e)
i nomi e gli indirizzi del proprietario e, se del caso, del noleggiatore;
f)
la lunghezza del peschereccio; e
g)
la potenza del motore, in kW/cavalli.
3. I documenti di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 sono controllati a intervalli regolari dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2594:oj#art-9