Art. 7 · Designazione dei punti di contatto

Art. 7

Designazione dei punti di contatto

In vigore dal 18 set 2024
Designazione dei punti di contatto 1.   Gli Stati membri designano i punti di contatto per ricevere i rapporti e i dati di sorveglianza e d’ispezione conformemente agli , all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 1, e un punto di contatto per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli . 2.   La designazione dei punti di contatto comprende, se del caso, l’indicazione del numero di telefono, dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di fax e, qualora il regime NEAFC preveda l’utilizzo di un’applicazione online sul sito web della NEAFC, del nome, dell’organizzazione, della qualifica, del ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione e dell’indirizzo di posta elettronica personale. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi punti di contatto designati di cui al paragrafo 1 e ogni successiva modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quindici giorni prima che tali modifiche diventino applicabili. La Commissione trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della NEAFC. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto designati per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli siano disponibili 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
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