Art. 51
Spostamento dalla zona di pesca
In vigore dal 18 set 2024
Spostamento dalla zona di pesca
Il comandante di un peschereccio cambia la zona di pesca in cui opera spostandosi da qualsiasi posizione di una precedente operazione di pesca in cui più del 10 % in peso vivo delle catture di una delle specie di cui all’ è costituito da esemplari di taglia inferiore alle pertinenti taglie minime di riferimento per la conservazione.
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