Art. 50 · Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica

Art. 50

Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica

In vigore dal 18 set 2024
Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica 1.   È vietato tenere o usare a bordo di un peschereccio apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica per taglia di aringhe, sgombri, melù o suri/sugarelli. 2.   In deroga al paragrafo 1, è consentito tenere a bordo e usare tali apparecchiature a condizione che: a) tutte le catture che possono essere legittimamente tenute a bordo siano conservate in stato congelato, i pesci sottoposti a cernita siano congelati immediatamente dopo la cernita, la trasformazione e il confezionamento e nessun esemplare sottoposto a cernita sia rigettato in mare, ad eccezione di sottoprodotti quali interiora o teste, e le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e da non consentire i rigetti in mare di specie marine; b) le apparecchiature di cernita a bordo del peschereccio siano state staccate dall’alimentazione elettrica e sigillate dalle autorità competenti prima dell’inizio della bordata di pesca, così da rendere inutilizzabile il sistema di cernita fino alla rimozione dei sigilli da parte delle autorità competenti; c) il peschereccio sia dotato di sistemi di monitoraggio telematico da remoto installati a bordo che permettano di verificare il rispetto dell’obbligo di sbarco; o d) sia presente a bordo un osservatore con il compito di monitorare il rispetto dell’obbligo di sbarco.
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