Art. 5 · Attività di pesca esplorativa di fondo

Art. 5

Attività di pesca esplorativa di fondo

In vigore dal 18 set 2024
Attività di pesca esplorativa di fondo 1.   Le attività di pesca esplorativa di fondo sono oggetto di valutazione preliminare da parte del comitato permanente della NEAFC per la gestione e le questioni scientifiche (Permanent Committee on Management and Science – PECMAS) e del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). 2.   Gli Stati membri i cui pescherecci intendono praticare la pesca esplorativa di fondo raccolgono i dati necessari per la valutazione preliminare del PECMAS e del CIEM e, ai fini di una valutazione delle richieste di pesca esplorativa, trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni seguenti: a) un piano di prelievo che indichi le specie bersaglio, le date e le zone proposte e il tipo di attrezzo per la pesca di fondo da utilizzare; per far sì che la pesca sia praticata in modo graduale in una zona geografica circoscritta si prenderà in considerazione l’eventualità di introdurre restrizioni geografiche e limitazioni dello sforzo; b) un piano di mitigazione che comprenda anche misure volte a prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV rinvenibili durante le attività di pesca; c) un piano di monitoraggio delle catture che comprenda anche la registrazione e la comunicazione di tutte le specie catturate; d) un sistema di registrazione e comunicazione delle catture che consenta una valutazione sufficientemente dettagliata dell’attività; e) un piano di raccolta di dati a scala fine sulla distribuzione delle retate e delle cale che si intendono effettuare, se possibile per retata e per cala; f) un piano di raccolta di dati per facilitare l’identificazione degli EMV nella zona in cui si sono svolte attività di pesca; g) piani di monitoraggio della pesca di fondo, utilizzando se possibile tecnologie di monitoraggio degli attrezzi da pesca, tra cui telecamere; h) dati ricavati da programmi di mappatura dei fondali marini, ecoscandagli e, se possibile, scandagli a più fasci, e altri dati pertinenti ai fini della valutazione preliminare del rischio di ripercussioni negative di rilievo sugli EMV; e i) una valutazione preliminare degli effetti noti e previsti della pesca di fondo proposta riguardante tra l’altro: i) un piano di prelievo che precisi il tipo di pesca praticato o previsto, ivi inclusi i tipi di navi e attrezzi, le zone di pesca, le specie bersaglio e le specie che potrebbero essere oggetto di catture accessorie, i livelli dello sforzo di pesca e la durata della pesca; ii) le migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili sullo stato attuale delle risorse alieutiche e le informazioni di base sugli ecosistemi, gli habitat e le comunità presenti nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i futuri cambiamenti; iii) l’identificazione, la descrizione e la mappatura (ubicazione ed estensione geografica) degli EMV noti o probabilmente presenti nella zona di pesca; iv) l’identificazione, la descrizione e la valutazione della presenza, della natura, della portata e della durata dei probabili effetti, compresi gli effetti cumulativi dell’attività di pesca proposta sugli EMV nella zona di pesca; v) i dati e i metodi impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell’attività, l’identificazione delle lacune a livello di conoscenze e la valutazione delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione; vi) una valutazione del rischio di probabili effetti causati dalle operazioni di pesca, al fine di stabilire quali effetti sugli EMV possano avere o determinare delle ripercussioni negative di rilievo; e vii) le informazioni contenute nel piano di mitigazione riguardanti le misure di mitigazione e di gestione da utilizzare per prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV e le misure da utilizzare per monitorare gli effetti delle operazioni di pesca. 3.   Lo Stato membro di bandiera: a) trasmette alla Commissione la richiesta di valutazione preliminare delle attività di pesca esplorativa di fondo e le informazioni che le accompagnano almeno sette mesi prima dell’inizio proposto delle attività di pesca; b) provvede affinché a bordo dei suoi pescherecci che partecipano alla pesca esplorativa di fondo sia presente un osservatore scientifico con il compito di: i) monitorare ogni cala per raccogliere prove della presenza di EMV e identificare il corallo, le spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile; ii) registrare in schede-dati le informazioni seguenti per l’identificazione degli EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell’osservatore; e iii) prelevare, se necessario, campioni rappresentativi da tutte le catture e fornirli all’organismo scientifico competente dello Stato membro di bandiera; c) autorizza l’avvio delle attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo la loro approvazione da parte della NEAFC; e d) presenta un rapporto sui risultati delle attività di pesca esplorativa di fondo, compresi i dati scientifici pertinenti, al CIEM e alla Commissione, che lo inoltrano al segretariato della NEAFC. 4.   La Commissione inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC la richiesta e le informazioni che la accompagnano. 5.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione: a) avviano le attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo che esse sono state approvate dalla NEAFC e autorizzate dallo Stato membro di bandiera; e b) tengono a bordo un osservatore scientifico durante le attività di pesca esplorativa di fondo.
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