Art. 48
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 set 2024
Ambito di applicazione
Salvo disposizione contraria, il presente titolo si applica ai pescherecci dell’Unione e ai pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione che praticano la pesca dell’aringa (Clupea harengus), dello sgombro (Scomber scombrus), dei suri/sugarelli (Trachurus spp.) e del melù (Micromesistius poutassou) nelle zone geografiche seguenti:
a)
la zona della convenzione; e
b)
le acque dell’Unione della zona Copace.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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