Art. 47 · Provvedimenti nei confronti di pescherecci figuranti negli elenchi NEAFC dei pescherecci INN

Art. 47

Provvedimenti nei confronti di pescherecci figuranti negli elenchi NEAFC dei pescherecci INN

In vigore dal 18 set 2024
Provvedimenti nei confronti di pescherecci figuranti negli elenchi NEAFC dei pescherecci INN 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci figuranti nell’elenco NEAFC provvisorio (elenco «A») o confermato (elenco «B») dei pescherecci che praticano la pesca INN: a) siano ispezionati conformemente all’ quando entrano nei loro porti; b) non siano autorizzati a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti; c) non ricevano in alcun modo assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi di rifornimento, navi madri e navi da carico battenti la loro bandiera, né siano autorizzati a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunta con tali navi; e d) non ricevano forniture di provviste, carburante o altri servizi. 2.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai pescherecci figuranti nell’elenco INN «A» della NEAFC, nel caso in cui alla NEAFC sia stato raccomandato di depennarli da tale elenco «A». 3.   Nei confronti dei pescherecci figuranti nell’elenco «B», gli Stati membri adottano, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le misure seguenti: a) vietano l’ingresso di tali pescherecci nei loro porti e comunicano il divieto conformemente all’, paragrafo 3; b) vietano a tali pescherecci l’autorizzazione a pescare nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale; c) vietano il noleggio di tali pescherecci; d) rifiutano la concessione della loro bandiera a tali pescherecci; e) vietano l’importazione di pesce proveniente da tali pescherecci; f) vietano agli importatori, ai trasportatori e agli altri settori interessati il trasbordo e il commercio di prodotti alieutici catturati da tali pescherecci; e g) raccolgono e scambiano ogni opportuna informazione con altri Stati membri e parti contraenti diverse dall’Unione, o parti non contraenti cooperanti, al fine di individuare, controllare e prevenire falsi certificati di importazione/esportazione relativi ai prodotti alieutici provenienti da tali pescherecci. 4.   Il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 3, lettere a) e d), non si applicano se le parti contraenti sono autorizzate a fornire a un peschereccio figurante nell’elenco INN provviste, carburante o altri servizi o a concedergli la loro bandiera, a seguito di una raccomandazione rivolta alla NEAFC sulla base di prove soddisfacenti in grado di dimostrare che il peschereccio è destinato alla demolizione o a essere adibito in via definitiva a scopi diversi dalle attività di pesca.
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