Art. 44 · Entrata in porto

Art. 44

Entrata in porto

In vigore dal 18 set 2024
Entrata in porto 1.   Il comandante del peschereccio di una parte non contraente che intenda fare scalo in un porto ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente all’. Lo Stato membro di approdo interessato inoltra tempestivamente tale informazione allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all’EFCA. 2.   Lo Stato membro di approdo vieta l’accesso ai suoi porti ai pescherecci di parti non contraenti che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preventiva di entrata in porto o fornito l’informazione di cui al paragrafo 1. 3.   Lo Stato membro di approdo comunica tempestivamente la decisione di vietare l’entrata in porto al comandante del peschereccio della parte non contraente, o a un suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all’EFCA.
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