Art. 4 · Misure di protezione degli EMV

Art. 4

Misure di protezione degli EMV

In vigore dal 18 set 2024
Misure di protezione degli EMV 1.   Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti elencate nell’allegato III. Il presente paragrafo non si applica alle attività di pesca esplorativa di fondo di cui all’. 2.   Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, all’interno delle zone elencate al punto 8 dell’allegato IV. 3.   Il comandante di un peschereccio dell’Unione che pratica la pesca di fondo quantifica le catture delle specie indicatrici di EMV. Se il quantitativo di specie indicatrici di EMV corrisponde a un rinvenimento nel corso di un’operazione di pesca, il comandante: a) cessa l’attività di pesca ed esce da una zona corrispondente a una fascia (poligono) di 2 miglia nautiche di larghezza su ambo i lati della traiettoria di salpamento della rete da traino durante il quale è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui il rinvenimento sia constatato in occasione del salpamento di un attrezzo da traino; la traiettoria è definita come la linea che unisce posizioni VMS consecutive, integrata dalle informazioni di posizionamento più precise di cui si dispone, tra l’inizio e la fine del traino, prolungata di 2 miglia nautiche ad entrambe le estremità; b) cessa l’attività di pesca e si allontana di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che, in base ai dati disponibili, risulta la più vicina al punto esatto in cui è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui quest’ultimo avvenga in concomitanza con l’uso di altri attrezzi da pesca di fondo. 4.   Il comandante si avvale di tutte le fonti d’informazione disponibili e comunica tempestivamente allo Stato membro di bandiera i dettagli dell’incidente, comprese la traiettoria o la posizione determinate conformemente al paragrafo 3, lettere a) e b). 5.   Il comandante è responsabile dell’esattezza delle informazioni comunicate allo Stato membro di bandiera. 6.   Lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente i dettagli dell’incidente alla Commissione, che inoltra tali informazioni al segretariato della NEAFC. 7.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione rispettano le chiusure temporanee della pesca nelle zone individuate e segnalate dalla NEAFC a seguito delle informazioni relative ai rinvenimenti di eventuali EMV fino a quando il segretariato della NEAFC non notifica la riapertura delle zone in questione.
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