Art. 35 · Provvedimenti in caso di presunta infrazione

Art. 35

Provvedimenti in caso di presunta infrazione

In vigore dal 18 set 2024
Provvedimenti in caso di presunta infrazione 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere le prove di un’infrazione. Le autorità competenti designate da uno Stato membro alle quali sia stata notificata un’infrazione commessa da un peschereccio di tale Stato membro adottano misure tempestive per ricevere ed esaminare le prove dell’infrazione, svolgono ogni ulteriore indagine necessaria per prendere provvedimenti riguardo all’infrazione e, ove possibile, ispezionano il peschereccio interessato. 2.   Gli Stati membri esaminano i rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti nell’ambito del regime NEAFC ed agiscono di conseguenza come se si trattasse di rapporti redatti dai loro stessi ispettori. Gli Stati membri collaborano tra loro e con altre parti contraenti al fine di agevolare l’avvio di procedimenti giudiziari o di altro tipo a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell’ambito del regime NEAFC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2594:oj#art-35