Art. 30 · Ispettori e funzionari NEAFC del porto

Art. 30

Ispettori e funzionari NEAFC del porto

In vigore dal 18 set 2024
Ispettori e funzionari NEAFC del porto 1.   Le ispezioni sono effettuate da funzionari autorizzati dello Stato membro che abbiano conoscenza delle raccomandazioni stabilite nel quadro della convenzione. 2.   Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare gli ispettori dello Stato membro di approdo in qualità di osservatori. 3.   Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri di approdo comunicano all’EFCA le informazioni seguenti: a) i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell’ambito del capo V del regime NEAFC secondo il formato di cui all’allegato XIV; b) i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l’uso di altri servizi portuali. 4.   Entro il 1o gennaio di ogni anno l’EFCA raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 3 e le invia al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione. 5.   Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 3 all’EFCA, che a sua volta le inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
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