Art. 27
Porti designati
In vigore dal 18 set 2024
Porti designati
1. Gli Stati membri designano i porti in cui i pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto possono sbarcare e trasbordare le catture o avvalersi di servizi portuali. Essi notificano alla Commissione l’elenco di tali porti, che comprende le informazioni di cui all’allegato XX ed è trasmesso alla Commissione almeno 15 giorni prima della sua entrata in vigore.
2. Eventuali modifiche dell’elenco sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.
3. La Commissione dà tempestivamente notifica dei suddetti porti e delle eventuali modifiche apportate all’elenco al segretariato della NEAFC.
4. Gli sbarchi, i trasbordi e l’uso dei servizi portuali da parte dei pescherecci di cui all’ sono consentiti solo nei porti designati.
Storico versioni
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