Art. 26 · Applicazione dell’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo

Art. 26

Applicazione dell’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo

In vigore dal 18 set 2024
Applicazione dell’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo 1.   Le disposizioni dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (25) (di seguito, «accordo FAO») si applicano mutatis mutandis come norme minime per il controllo dei pescherecci da parte dello Stato di approdo di cui all’, fatte salve le disposizioni supplementari contenute nella presente sezione. 2.   Gli Stati membri cooperano nell’efficace attuazione dell’accordo FAO e nello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell’attuazione del regime NEAFC.
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