Art. 21 · Mezzi di controllo e ispezione

Art. 21

Mezzi di controllo e ispezione

In vigore dal 18 set 2024
Mezzi di controllo e ispezione 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione dei rispettivi ispettori NEAFC mezzi adeguati che consentano loro di svolgere gli incarichi di sorveglianza e ispezione ad essi conferiti e assegnano al regime NEAFC navi e aeromobili d’ispezione. 2.   Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all’EFCA le informazioni seguenti: a) i nomi e i numeri unici degli ispettori NEAFC, compresi i loro indirizzi di posta elettronica; e b) le navi d’ispezione e i tipi di aeromobili, con i relativi dati identificativi (numero di immatricolazione, nome, indicativo di chiamata e indirizzi di posta elettronica), assegnati al regime NEAFC nel corso di quell’anno. 3.   Entro il 1o gennaio di ogni anno l’EFCA raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 2 e le invia al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione. 4.   Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 2 all’EFCA, che a sua volta le notifica al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione. 5.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono fornite per via elettronica secondo i formati di cui all’allegato XIV. 6.   Le navi d’ispezione assegnate al regime NEAFC aventi a bordo ispettori NEAFC, come pure i canotti di attracco impiegati da tali navi, espongono il segnale d’ispezione NEAFC figurante nell’allegato XV. L’indicativo internazionale di chiamata deve essere chiaramente visibile sugli aeromobili assegnati al regime NEAFC. 7.   Gli Stati membri e l’EFCA notificano al segretariato della NEAFC l’impiego delle loro navi e dei loro aeromobili d’ispezione assegnati al regime NEAFC tramite la zona protetta del sito web della NEAFC o come indicato nell’allegato XVI. 8.   Gli Stati membri notificano l’impiego delle loro navi e dei loro aeromobili d’ispezione assegnati al regime NEAFC all’EFCA, che coordina tutti i mezzi impiegati dall’Unione e tiene un registro della data e dell’ora d’inizio e di fine delle attività di tali navi e aeromobili d’ispezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2594:oj#art-21