Art. 20 · Ispettori NEAFC

Art. 20

Ispettori NEAFC

In vigore dal 18 set 2024
Ispettori NEAFC 1.   Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime NEAFC per l’esecuzione delle attività di ispezione e sorveglianza («ispettori NEAFC»). 2.   Lo Stato membro rilascia un documento d’identità speciale a ciascun ispettore NEAFC conformemente al formato di cui all’allegato XIII. 3.   Ogni ispettore NEAFC deve portare con sé ed esibire il documento d’identità speciale al momento dell’imbarco su un peschereccio. 4.   L’ispettore NEAFC evita il ricorso alla forza, salvo in caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, l’ispettore NEAFC non porta con sé armi da fuoco. 5.   L’ispettore NEAFC evita di arrecare disturbo al peschereccio e alle catture tenute a bordo o di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dei suoi compiti. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché agli ispettori NEAFC di un’altra parte contraente sia consentito di effettuare ispezioni a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera.
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