Art. 19
Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 18 set 2024
Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza
1. L’EFCA coordina, per l’Unione, le attività di ispezione e sorveglianza previste nell’ambito del regime NEAFC, comprese le attività rientranti tra le misure di controllo da parte dello Stato di approdo di cui alla sezione 5. In consultazione con gli Stati membri interessati e la Commissione, l’EFCA può predisporre un piano d’impiego congiunto ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2019/473 ai fini della partecipazione dell’Unione al regime NEAFC per l’anno successivo.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare l’attuazione del regime NEAFC, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui tali risorse devono essere impiegate.
3. Se più di dieci pescherecci dell’Unione praticano contemporaneamente attività di pesca su risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, l’EFCA e gli Stati membri interessati provvedono affinché in tale zona sia presente in quel momento una nave d’ispezione o si sia concluso un accordo con un’altra parte contraente per collaborare e gestire congiuntamente una nave d’ispezione.
4. Gli Stati membri e l’EFCA provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo non discriminatorio e conformemente al regime NEAFC. Il numero di ispezioni è definito in base alle dimensioni della flotta e tenendo conto del tempo trascorso nella zona di regolamentazione. Nell’effettuare tali ispezioni è assicurata la parità di trattamento di tutte le parti contraenti i cui pescherecci operano nella zona di regolamentazione.
Storico versioni
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