Art. 18 · Dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca

Art. 18

Dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca

In vigore dal 18 set 2024
Dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca 1.   Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il 15 di ogni mese ogni Stato membro comunica alla Commissione per via informatica i quantitativi delle risorse alieutiche catturate nel mese precedente dai pescherecci battenti la sua bandiera nella zona di regolamentazione nonché in zone soggette alla giurisdizione nazionale di paesi terzi in materia di pesca e nelle acque dell’Unione della zona della convenzione. 2.   La Commissione raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e trasmette al segretariato della NEAFC le statistiche mensili provvisorie dell’Unione sulle catture conformemente ai requisiti approvati dalla NEAFC.
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