Art. 15
Comunicazione e regolamentazione dei trasbordi in mare
In vigore dal 18 set 2024
Comunicazione e regolamentazione dei trasbordi in mare
1. Il comandante di un peschereccio dell’Unione impegnato in operazioni di trasbordo in mare di risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, indipendentemente dalla zona in cui avviene il trasbordo in mare, e in operazioni di trasbordo che avvengono all’interno della zona di regolamentazione riguardanti risorse alieutiche catturate al di fuori di tale zona, rispetta le condizioni seguenti:
a)
comunica al CCP di riferimento i rapporti di trasbordo, secondo le specifiche e il formato di cui all’allegato VIII e per via elettronica, comprendenti i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo; il comandante del peschereccio cedente dell’Unione trasmette un rapporto con il quale notifica il trasbordo dal proprio peschereccio almeno 24 ore prima dell’inizio del trasbordo; il comandante del peschereccio ricevente dell’Unione redige un rapporto in cui dichiara il trasbordo verso il proprio peschereccio entro e non oltre un’ora dalla fine del trasbordo; e i rapporti indicano la data, l’ora, la posizione geografica del trasbordo previsto e il peso totale arrotondato, suddiviso per specie, delle catture da scaricare o caricate, espresso in chilogrammi, nonché l’identificativo, rispettivamente, del peschereccio cedente e del peschereccio ricevente;
b)
le operazioni di trasbordo possono avere inizio solo dopo che lo Stato membro o la parte contraente di bandiera del peschereccio ricevente ha rilasciato le autorizzazioni necessarie e, nel caso di pescherecci riceventi dell’Unione, lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente l’autorizzazione di trasbordo al segretariato della NEAFC, con la Commissione e l’EFCA in copia; e
c)
fatta salva la sezione 5, dopo che un peschereccio ricevente dell’Unione ha partecipato a un’operazione di trasbordo in mare riguardante risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, o a un’operazione di trasbordo nella zona di regolamentazione riguardante risorse alieutiche catturate al di fuori della zona di regolamentazione, il comandante di tale peschereccio invia un rapporto di notifica del porto di sbarco nel formato di cui all’allegato VIII, indicante le catture totali a bordo, il peso totale delle catture da sbarcare, il nome del porto e la data e l’ora dello sbarco, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’inizio di ogni sbarco, indipendentemente dal fatto che lo sbarco debba avvenire in un porto situato all’interno o all’esterno della zona della convenzione.
2. Il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente non viene corretto ma può essere annullato prima dell’inizio dell’operazione di trasbordo. Se il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente è annullato e ne viene inviato uno nuovo, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Il rapporto di notifica del porto di sbarco non viene corretto ma può essere annullato. Se una notifica del porto di sbarco è annullata e ne viene inviata una nuova, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, lettera c).
4. Le informazioni contenute nei rapporti di cui al paragrafo 1 sono espresse in chilogrammi di peso vivo.
5. Il comandante di un peschereccio dell’Unione non effettua trasbordi o operazioni di pesca congiunta con pescherecci di parti non contraenti alle quali non sia stato concesso lo status di parti non contraenti cooperanti attive.
6. Il comandante di un peschereccio dell’Unione impegnato in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non intraprende, nel corso della stessa bordata, alcun’altra attività di pesca, incluse eventuali operazioni di pesca congiunta.
Storico versioni
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