Art. 13 · Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

Art. 13

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

In vigore dal 18 set 2024
Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca 1.   Il comandante di un peschereccio dell’Unione impegnato in attività di pesca nella zona di regolamentazione tiene un giornale di pesca elettronico. 2.   I dati del giornale di pesca elettronico trasmessi dal comandante e conservati presso il CCP sono considerati dati ufficiali. Il CCP notifica tempestivamente tali dati e le loro eventuali modifiche al segretariato della NEAFC. 3.   Inoltre, il comandante di un peschereccio dell’Unione impegnato in attività di pesca che comportano la trasformazione o il congelamento delle catture effettuate: a) annota la produzione complessiva, per specie e forma di presentazione del prodotto, nel registro di produzione conformemente all’allegato VI; e b) immagazzina nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che un piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie conformemente a quanto segue: i) le catture trasformate sono stivate e contrassegnate in modo tale da poter identificare le stesse specie, categorie e quantità di prodotti, se collocati in parti diverse della stiva; ii) il piano di stivaggio indica l’ubicazione dei prodotti nelle stive e i quantitativi dei prodotti a bordo espressi in chilogrammi ed è aggiornato ogni giorno per il giorno precedente calcolato dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 tempo universale coordinato (UTC); e iii) l’elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio, del tipo di contenitore e del tipo di trasformazione è conforme all’allegato VII. 4.   I pescherecci dell’Unione aventi a bordo catture congelate di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da più di un peschereccio possono stivare il pesce di ciascun peschereccio in più di una parte della stiva, a condizione che il pesce di ogni peschereccio cedente sia chiaramente separato (ad esempio, con plastica, compensato, pezze di rete ecc.) da quello catturato da altri pescherecci. Tutte le catture effettuate nella zona della convenzione sono stivate separatamente da tutte le catture effettuate al di fuori di tale zona. 5.   Le registrazioni nel giornale di pesca elettronico sono a disposizione degli ispettori presenti a bordo del peschereccio per un periodo di almeno 12 mesi. 6.   Tutti gli elementi registrati riguardanti la data e l’ora sono indicati in formato UTC. Le coordinate sono indicate in gradi decimali, al terzo decimale, utilizzando il sistema di riferimento WGS84. 7.   Il comandante del peschereccio è tenuto a garantire che i quantitativi registrati conformemente al presente articolo corrispondano esattamente ai quantitativi presenti a bordo.
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