Art. 11 · Rifiuti dei pescherecci e recupero degli attrezzi persi

Art. 11

Rifiuti dei pescherecci e recupero degli attrezzi persi

In vigore dal 18 set 2024
Rifiuti dei pescherecci e recupero degli attrezzi persi 1.   Ai comandanti dei pescherecci dell’Unione è vietato abbandonare deliberatamente o rigettare in mare attrezzi da pesca e scaricare in mare rifiuti delle navi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), conformemente all’allegato V della convenzione MARPOL sulle norme per la prevenzione dell’inquinamento causato dai rifiuti delle navi. 2.   Il comandante è responsabile degli abbandoni deliberati o dei rigetti in mare degli attrezzi da pesca e dello scarico in mare dei rifiuti delle navi di cui al paragrafo 1. 3.   I pescherecci dell’Unione notificano entro 24 ore alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera le informazioni obbligatorie di cui all’, paragrafo 7, e all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 nei casi in cui gli attrezzi persi non possano essere recuperati: a) l’identificativo di chiamata del peschereccio; b) il quantitativo di attrezzi persi; e c) il tentativo o meno di recupero dell’attrezzo da parte del peschereccio. 4.   Lo Stato membro notifica tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 alla Commissione, che le trasmette al segretariato della NEAFC. 5.   Gli Stati membri si impegnano a recuperare periodicamente gli attrezzi fissi persi dai pescherecci battenti la loro bandiera. In caso di recupero di un attrezzo di cui non è stata denunciata la perdita, lo Stato membro o altra parte contraente che ha recuperato l’attrezzo può chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante del peschereccio che ha perduto l’attrezzo.
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