Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 set 2024
Il regolamento delegato (UE) 2017/117 è così modificato:
(1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (*1) s’intende per:
a)
“attrezzi mobili di fondo”, uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti da traino gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti a strascico per scampi (TBN), reti a strascico per gamberi (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche da natante (SV), draghe tirate da natanti (DRB), sciabiche da spiaggia (SB), draghe a mano usate a bordo di un natante (DRH) e draghe meccanizzate, comprese quelle aspiranti (HMD);
b)
“zone 1”, le zone di restrizione corrispondenti alle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
c)
“zone 2”, le zone di restrizione corrispondenti alle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell’allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
d)
«zona di controllo», una zona circostante di 4 miglia nautiche istituita per avvertire le autorità competenti dell’avvicinamento di pescherecci a zone di restrizione classificate come «zone 2» nel comma precedente.»;
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’
8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1)."
(2)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi mobili di fondo:
a)
nelle zone 1 con gli attrezzi seguenti: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti da traino gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti a strascico per scampi (TBN), reti a strascico per gamberi (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche da natante (SV), draghe tirate da natanti (DRB);
b)
nelle zone 2 con qualsiasi attrezzo mobile di fondo. Le zone 2 sono circondate da una zona di controllo di 4 miglia nautiche in cui è autorizzata la pesca.»
;
(3)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Transito
1. Nelle zone 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2) relative al controllo delle zone di restrizione della pesca.
2. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo posso transitare nelle zone di restrizione, purché gli attrezzi mobili di fondo siano fissati e stivati alle condizioni di cui all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»;
(*2) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1)."
(4)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Sistema di identificazione automatica (AIS), sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e altri sistemi di controllo approvati dalle autorità competenti
1. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo registrano sia gli attrezzi da pesca tenuti a bordo sia gli attrezzi da pesca utilizzati come indicato nel giornale di bordo elettronico.
2. I pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo e operano nelle zone 2 o nella zona di controllo sono dotati di:
—
un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, oppure
—
un sistema di identificazione automatica (AIS) di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009, oppure
—
qualsiasi altro dispositivo o sistema approvato dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera, ad esempio un’applicazione mobile, che consenta al peschereccio di trasmettere, se del caso, la posizione con una frequenza di trasmissione di almeno 10 minuti, la data e l’ora, la rotta, la velocità e i contrassegni d’identificazione esterni del peschereccio.
Lo Stato membro di bandiera informa lo Stato membro costiero del sistema o dispositivo utilizzato a bordo dei pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il sistema VMS di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetto alle norme di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
4. Gli Stati membri di bandiera non concedono le esenzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo ed entrano nelle zone 2 e nella zona di controllo.
5. Quando un peschereccio avente a bordo attrezzi mobili di fondo entra nelle zone 2 e nella zona di controllo, la frequenza delle trasmissioni dei dati VMS è di almeno una volta ogni 10 minuti.»
;
(5)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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