Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 set 2024
1.   Le importazioni con i codici TARIC di cui all', eccetto il codice 3824 30 00 90, o con eventuali codici futuri corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a sorveglianza per consentire alla Commissione di seguire l'andamento statistico delle importazioni di carburi di tungsteno non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese.
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