Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 16 set 2024
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi olio essenziale di coriandolo ottenuto da Coriandrum sativum L., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 7 aprile 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 7 ottobre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 7 ottobre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 7 ottobre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 7 ottobre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 7 ottobre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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