Art. 1
In vigore dal 12 set 2024
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorurate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0, attualmente classificati con il codice NC ex 2919 90 00 (codici TARIC 2919 90 00 50 e 2919 90 00 65) e il codice NC ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 38) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Anhui RunYue Technology Co., Ltd.
53,1
89 AL
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.
68,4
89 AM
Shandong Yarong Chemical Co., Ltd.
63,0
89 AN
Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell’allegato
61,3
Tutte le altre società
68,4
8 999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (quantitativo) di esteri di alchilfosfato venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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