Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 set 2024
Gli del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione sono sostituiti come segue: « 1.   La domanda con cui si chiede che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (domanda), come anche le richieste di modifica o di proroga, deve includere le informazioni specificate nei formulari di cui agli allegati I e II. 2.   I richiedenti o i loro rappresentanti compilano la domanda e le richieste di modifica o di proroga tenendo conto delle istruzioni per la compilazione di cui all’allegato III. 3.   Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, i richiedenti o i loro rappresentanti presentano la domanda e le richieste di modifica o di proroga per via elettronica al servizio doganale competente tramite il portale per la tutela della proprietà intellettuale (“IPEP”) per il COPIS o tramite un portale nazionale per gli operatori, ove tale portale esista nello Stato membro in cui viene presentata la domanda. 4.   Negli Stati membri in cui sono disponibili sia l’IPEP per il COPIS che un portale nazionale per gli operatori, i richiedenti o i loro rappresentanti possono scegliere tra i due portali per gli operatori. Se presentano la domanda tramite un portale nazionale per gli operatori, anche le richieste di modifica o di proroga attinenti a tale domanda devono essere presentate tramite lo stesso portale nazionale. Se presentano la domanda tramite l’IPEP per il COPIS, anche le rispettive richieste di modifica o di proroga devono essere presentate tramite l’IPEP per il COPIS. 1.   La Commissione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e le autorità doganali degli Stati membri si notificano reciprocamente l’indisponibilità di COPIS, IPEP per COPIS o dei portali nazionali per gli operatori dovuta a un guasto temporaneo. 2.   In caso di guasto temporaneo del COPIS o di uno dei portali per gli operatori di cui al paragrafo 1, della durata di almeno 24 ore, i formulari di cui agli allegati I e II possono essere compilati in modo leggibile su carta e presentati con mezzi diversi dai procedimenti informatici. 3.   L’accettazione dei formulari su carta è subordinata all’approvazione delle autorità doganali competenti. 4.   I richiedenti o i loro rappresentanti compilano i formulari di cui agli allegati I e II su carta conformemente alle istruzioni per la compilazione di cui all’allegato III. 5.   I richiedenti o i loro rappresentanti compilano i formulari su carta ad inchiostro e in stampatello. 6.   I formulari compilati su carta non devono contenere né cancellature, né parole sovrascritte né altre alterazioni e si compongono di due esemplari. 7.   I richiedenti o i loro rappresentanti mettono a disposizione le informazioni contenute nelle domande e nelle richieste di modifica o di proroga presentate conformemente al paragrafo 2 nel corrispondente portale per gli operatori entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tali sistemi elettronici sono nuovamente disponibili.».
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