Art. 2
Specie demersali
In vigore dal 10 set 2024
Specie demersali
Le possibilità di pesca per le specie demersali sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
pescherecci da traino congelatori per la cattura di gamberetti:
Spagna:
2 500 TSL;
Grecia:
140 TSL;
Portogallo:
1 060 TSL;
b)
pescherecci da traino congelatori per la cattura di pesci e cefalopodi:
Spagna:
2 900 TSL;
Grecia:
225 TSL;
Italia:
375 TSL.
Storico versioni
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