Art. 2 · Autorizzazione

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 9 set 2024
Autorizzazione La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità» e alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale per gli animali da compagnia e gli altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi dagli animali acquatici alle condizioni indicate in tale allegato.
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