Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 9 set 2024
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità» e alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale per gli animali da compagnia e gli altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi dagli animali acquatici alle condizioni indicate in tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2393:oj#art-2