Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 9 set 2024
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi semduramicina sodica (Aviax 5 %), quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1443/2006, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 30 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 30 settembre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 30 settembre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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