Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 9 set 2024
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi 4-metil-5-viniltiazolo, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 30 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 30 settembre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 30 settembre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 30 settembre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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