Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 set 2024
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 le autorità doganali nazionali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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