Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195
In vigore dal 9 set 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è così modificato:
(1)
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Le parcelle delimitate dalle autorità competenti in quanto contaminate conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1o gennaio 2022 sono considerate designate quali siti di produzione infestati.»;
(2)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento;
(3)
nell’allegato IV, il punto 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1.
Dopo un periodo minimo di 50 anni dall’ultima individuazione dell’organismo nocivo specificato, se esistono registrazioni senza interruzioni delle colture nella zona infestata dalle quali risulta che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, sono state rispettate durante tutto il periodo e che la zona infestata non è stata utilizzata come prato permanente.
Se la zona infestata è stata utilizzata come prato permanente, le misure possono essere revocate solo nel caso in cui non siano stati rilevati segni di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato in campioni di terreno prelevati ricorrendo allo schema da utilizzare per ottenere il terreno per le prove di cui al punto 1.2;
o».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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