Art. 9 · Valutazione straordinaria

Art. 9

Valutazione straordinaria

In vigore dal 9 set 2024
Valutazione straordinaria 1.   In qualsiasi momento l’organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria per assicurare che il verificatore continui a ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento. 2.   Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare l’esigenza di una valutazione straordinaria, il verificatore lo informa immediatamente di qualsiasi modifica significativa apportata a un aspetto del proprio status o funzionamento che si rifletta sull’accreditamento. 3.   Le modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
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