Art. 8 · Rivalutazione

Art. 8

Rivalutazione

In vigore dal 9 set 2024
Rivalutazione 1.   Il verificatore chiede il rinnovo dell’accreditamento affinché l’organismo nazionale di accreditamento possa rivalutare il verificatore stesso e stabilire se il certificato può essere prorogato prima della data di scadenza. 2.   L’organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza del certificato di accreditamento da esso rilasciato, rivaluta il verificatore in questione per stabilire se il certificato possa essere prorogato. 3.   La rivalutazione è pianificata in modo da garantire che l’organismo nazionale di accreditamento valuti un campione rappresentativo delle attività del verificatore che sono oggetto del certificato. 4.   Nel pianificare ed effettuare la rivalutazione, l’organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
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