Art. 7
Vigilanza annuale
In vigore dal 9 set 2024
Vigilanza annuale
1. L’organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. La vigilanza comprende quanto meno:
a)
una visita in loco di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
b)
l’osservazione diretta delle prestazioni e la valutazione delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell’, paragrafo 1, lettera c).
2. L’organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza in relazione a un verificatore conformemente al paragrafo 1 entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato il certificato di accreditamento.
3. La vigilanza è pianificata in maniera da consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore che sono oggetto del certificato di accreditamento e del personale coinvolto nelle attività di verifica, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
4. In base all’esito della vigilanza, l’organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell’accreditamento.
5. Qualora un verificatore svolga una verifica per una società sotto la responsabilità di uno Stato di riferimento diverso dallo Stato membro dell’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore può chiedere all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato di riferimento di condurre attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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