Art. 4
Richiesta di accreditamento
In vigore dal 9 set 2024
Richiesta di accreditamento
1. La richiesta di accreditamento contiene le informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
2. Inoltre, prima dell’inizio della valutazione di cui all’, il verificatore che fa richiesta di accreditamento («richiedente») mette a disposizione dell’organismo nazionale di accreditamento le informazioni riguardanti:
a)
le procedure e i processi di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU e il sistema di gestione della qualità di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
b)
i criteri di competenza di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, i risultati del processo continuo di garanzia delle competenze di cui al medesimo articolo nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui agli articoli 32 e 33;
c)
il processo inteso ad assicurare il perdurare dell’imparzialità e dell’indipendenza di cui all’articolo 38 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU, compresi i registri pertinenti sull’imparzialità e sull’indipendenza del richiedente e del relativo personale;
d)
gli esperti tecnici e i principali addetti coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio, nella verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU nonché nella verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi;
e)
le procedure e i processi per assicurare una verifica adeguata, compresi quelli concernenti la documentazione interna di verifica di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
f)
i registri pertinenti di cui all’articolo 37 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
g)
tutte le altre informazioni chieste dall’organismo nazionale di accreditamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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